Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2011, n. 191 (GU n. 272 del 22-11-2011 )

Scritto da Sergio Di Cicco on .

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti  la  disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con  decreto  legislativo  25 luglio 1998, n. 286,  e  successive modificazioni, ed in particolare, l'articolo 33,  commi  2  e  2-bis, concernente l'istituzione e i  compiti  del  Comitato  per   i  minori stranieri; 
Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  9 dicembre 1999, n. 535, recante «Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 2  e  2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»; 
Ritenuta la necessita' di procedere alla modifica  dell'articolo  9 del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  9  dicembre 1999, n. 535, al fine di   revedere  l'estensione  della  durata  dei soggiorni solidaristici dei minori  accolti,  nonche'  l'eliminazione dei riferimenti a programmi scolastici; 
Vista la deliberazione del Comitato per i minori stranieri  del  21 luglio 2009, contenente una proposta di modifica dell'articolo 9  del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; 
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400
Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 ottobre 2010; 
Sentita la Conferenza unificata di cui al  decreto  legislativo  28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 16 dicembre 2010; 
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali, sentiti  i  Ministri  degli  affari  esteri,  dell'interno  e   della giustizia; 

Decreta:

Art. 1

 

1. L'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 535, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 2000, e' sostituito dal seguente: 
«Art. 9 (Soggiorno). - 1. La durata totale del soggiorno di ciascun minore non puo' superare i centoventi giorni, frutto della  somma  di piu' periodi, riferiti alle permanenze  effettive  nell'anno  solare, fruiti nel  rispetto  della  normativa  sui  visti  di  ingresso.  Il comitato  puo'  proporre  alle   autorita'   competenti    l'eventuale estensione della durata del soggiorno in relazione a  casi  di  forza maggiore. L'eventuale estensione della  durata  della  permanenza  e' comunicata alla questura competente ai fini dell'eventuale rinnovo  o della proroga del permesso di soggiorno per gli accompagnatori e  per i minori.».

 

Art. 2

 

1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della Repubblica italiana. 
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Roma, 27 settembre 2011 

Il Presidente      
del Consiglio dei Ministri 
Berlusconi       

Il Ministro del lavoro 
e delle politiche sociali 
Sacconi 

Visto, il Guardasigilli: Palma 

Registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 20

 

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